La sezione edilizia della CCTP rilascia ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del regolamento edilizio un parere motivato non vincolante
nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 76, comma 2, della l.p. n. 9/2018, qualora il piano di attuazione non contenga precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza non sia
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione dello stesso piano o in sede di ricognizione di quello vigente, e precisamente nei casi seguenti:
interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera e), della l.p. n. 9/2018, consistenti nella costruzione di nuovi edifici;
interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della l.p. n. 9/2018 consistenti nella demolizione, anche parziale, e ricostruzione, anche parziale, di edifici;
interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera e), della l.p. n. 9/2018, consistenti nell’ampliamento fuori terra di edifici esistenti;
su richiesta del Sindaco per gli interventi di particolare importanza o complessità, a meno che il Sindaco non richieda, di concerto con la sezione edilizia della CCTP, che la valutazione sia effettuata da parte della CCTP in composizione plenaria.
Nei casi succitati la sezione edilizia della CCTP rilascia, su richiesta del Sindaco, un parere interlocutorio ai sensi dell’articolo 76, comma 3, della l.p. n. 9/2018.
La sezione edilizia della CCTP rilascia infine i pareri sui provvedimenti per i quali i pareri della CCTP o della Commissione comunale edilizia siano previsti da leggi o regolamenti.
La Commissione comunale per il paesaggio assume anche le funzioni della Commissione sezione edilizia della CCTP.